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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 50 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Sentenza di omologazione).

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(Appello contro la sentenza).

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(Sentenza dichiarativa di fallimento).

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La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

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(Sentenza dichiarativa di fallimento).

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(Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa).

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(Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami).

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(Appello contro la sentenza di omologazione).

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La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.

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Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi

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La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la

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(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento).

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La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

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, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal

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La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.

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Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare

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Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

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La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

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Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.

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Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

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Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

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Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.

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La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al

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Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.

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Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

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In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

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La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

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Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano

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Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.

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Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

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L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.

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Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.

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Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.

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La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.

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La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente

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sentenza.

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Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.

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La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.

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Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'imputazione se non si vuole ammettere il credito.

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Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

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Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi

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Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.

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dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa

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Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi

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La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.

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assegnate a sentenza.

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risultato negativo, pronuncia unica sentenza.

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stata già assegnata a sentenza.

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stabilite nella sentenza di omologazione.

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